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Codice di Procedura Penale
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Art. 260-bis · Codice di Procedura Penale
Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca.
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