Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo III - Mezzi di ricerca della prova › Capo III - Sequestri

Art. 260 · Codice di Procedura Penale

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.
Testo vigente

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