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Codice di Procedura Civile
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Art. 26-bis · Codice di Procedura Civile
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
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