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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali › Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2585 · Codice Civile
Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Testo vigente
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