Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Art. 258 · Codice Civile

Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 258

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