Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato › Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato

Art. 257 · Codice Penale

Spionaggio politico o militare

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena dell'ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 257

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