Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo VIII - Dell'azienda › Capo I - Disposizioni generali

Art. 2559 · Codice Civile

Crediti relativi all'azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta 2160, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2559

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