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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2558 · Codice Civile
Successione nei contratti
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2558
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