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Codice di Procedura Civile
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Art. 255 · Codice di Procedura Civile
Mancata comparizione dei testimoni
Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 255
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