Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato › Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato

Art. 255 · Codice Penale

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 255

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