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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2543 · Codice Civile
Organo di controllo
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2543
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