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Codice di Procedura Penale
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Art. 254 · Codice di Procedura Penale
Sequestro di corrispondenza
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 254
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