Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Art. 254 · Codice Civile

Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 254

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