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Codice Civile
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Art. 2536 · Codice Civile
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2536
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