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Codice Civile
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Art. 2534 · Codice Civile
Morte del socio
L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2534
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