Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici › Capo I - Delle società cooperative

Art. 2515 · Codice Civile

Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2515

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