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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2505-bis · Codice Civile
Incorporazione di società possedute al novanta per cento
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501 septies, e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501 ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2505-bis
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