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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2505 · Codice Civile
Incorporazione di società interamente possedute
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501 ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501 septies.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501 ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2505
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