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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2501-septies · Codice Civile
Deposito di atti
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501 quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2501-septies
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