Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Art. 248 · Codice Civile

Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 248 (1)

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