Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Art. 247 · Codice Civile

Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 247

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