Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Delle società › Capo V - Società per azioni

Art. 2437-sexies · Codice Civile

Azioni riscattabili

Le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357 bis.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2437-sexies

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