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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2435 · Codice Civile
Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2435
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