Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo II - Mezzi di prova › Capo VII - Documenti

Art. 242 · Codice di Procedura Penale

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268, comma 7.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 242

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