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Codice Civile
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Art. 2416 · Codice Civile
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2416
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