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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2414-bis · Codice Civile
Costituzione delle garanzie
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2414-bis
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