Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo II - Mezzi di prova › Capo VII - Documenti

Art. 241 · Codice di Procedura Penale

Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 241

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