Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo II - Delle prove della filiazione

Art. 241 · Codice Civile

Prova in giudizio

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 241

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