Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Delle società › Capo V - Società per azioni

Art. 2396-bis · Codice Civile

Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2396-bis

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