Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo V - Delle società › Capo V - Società per azioni

Art. 2390 · Codice Civile

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2390

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