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Codice di Procedura Civile
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Art. 239 · Codice di Procedura Civile
Mancata prestazione
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 239
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