Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo II - Delle prove della filiazione

Art. 238 · Codice Civile

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. 253
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 238

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