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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2379-ter · Codice Civile
Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2379-ter
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