Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2364 · Codice Civile
Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2364
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
