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Codice Civile
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Art. 2361 · Codice Civile
Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2361
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