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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2359-ter · Codice Civile
Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2359-ter
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