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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2349 · Codice Civile
Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2349
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