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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2344 · Codice Civile
Mancato pagamento delle quote
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2344
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