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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2338 · Codice Civile
Obbligazioni dei promotori
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2338
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