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Codice Civile
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Art. 2330 · Codice Civile
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2330
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