Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza › Capo I - Delle misure di sicurezza personali

Art. 233 · Codice Penale

Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 233

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