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Codice della Strada
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Art. 233 · Codice della Strada
Norme transitorie relative al titolo I
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 233
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