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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2329 · Codice Civile
Condizioni per la costituzione
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2329
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