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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 232 · Codice della Strada
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 232
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