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Codice Civile
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Art. 2300 · Codice Civile
Modificazioni dell'atto costitutivo
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2300
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