Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
0 contributi in archivio
0 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza

Art. 23 · Codice di Procedura Penale

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Testo vigente

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi