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Codice di Procedura Penale
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Art. 23 · Codice di Procedura Penale
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 23 (1)
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