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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Degli organi giudiziari › Capo I - Del giudice
Art. 23 · Codice di Procedura Civile
Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 23 (1)
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