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Codice Civile
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Art. 2288 · Codice Civile
Esclusione di diritto
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2288
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