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Codice Civile
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Art. 2287 · Codice Civile
Procedimento di esclusione
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2287
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