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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2280 · Codice Civile
Pagamento dei debiti sociali
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2280
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